La Rivoluzione francese non provocò soltanto la caduta dell’Antico Regime, ma investì direttamente la costituzione della Chiesa. Con la soppressione delle antiche diocesi, la confisca dei beni ecclesiastici e la nazionalizzazione del clero, l’Assemblea Nazionale Costituente intese costruire una Chiesa subordinata allo Stato. Il 12 luglio 1790 fu approvata la Costituzione civile del clero, che trasformava radicalmente l’organizzazione ecclesiastica francese: le diocesi venivano ridotte da 135 a 83, in corrispondenza con i nuovi dipartimenti; i vescovi e i parroci non sarebbero più stati nominati dall’autorità ecclesiastica, ma eletti dai cittadini, anche non cattolici, mentre ogni rapporto con la Santa Sede risultava fortemente limitato.
Il 27 novembre 1790 l’Assemblea impose a tutti gli ecclesiastici il giuramento di fedeltà alla nuova Costituzione. Poiché quasi tutti i vescovi francesi rifiutarono di prestarlo, il governo rivoluzionario decise di sostituirli con una nuova gerarchia. Il corpo elettorale, composto prevalentemente da laici, anche protestanti, scelse ottanta vescovi, che avevano però bisogno di ricevere la consacrazione episcopale. Era necessario dunque trovare almeno un vescovo disposto a consacrare gli eletti, senza il mandato pontificio. Il primo a rompere la disciplina ecclesiastica fu Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838), vescovo di Autun, che il 24 febbraio 1791, assistito da mons. Jean-Joseph Gobel, vescovo in partibus di Lidda e da mons. Jean-Baptiste Miroudot du Bourg, vescovo in partibus di Babilonia, consacrò, nella chiesa dei preti dell’Oratorio del Faubourg St-Honoré, Louis-Alexandre Expilly de La Poipe, eletto vescovo costituzionale del Finistère (Quimper), e Claude Marolles, eletto vescovo costituzionale dell’Aisne (Soissons). Essendo stato rispettato il rituale tradizionale, le loro consacrazioni furono considerate valide, quantunque gravemente illecite. I primi vescovi ne consacrarono altri e questi altri ancora, dando origine a una gerarchia parallela a quella della Santa Sede. Tra il 1791 e il Concordato del 1801 furono consacrati circa ottantaquattro vescovi costituzionali, anche se il numero varia leggermente a seconda che si computino le sostituzioni intervenute nel corso del decennio rivoluzionario.
Uno dei nuovi consacrati, l’abbé Henri Grégoire, vescovo costituzionale di Blois, scriveva il 24 marzo 1791 a Pio VI: «Ho ricevuto l’istituzione canonica e sono stato regolarmente consacrato: professo di spirito e di cuore la religione cattolica, apostolica e romana. Dichiaro che sono e sarò sempre, con l’aiuto di Dio, unito e in comunione con voi, che, in qualità di successore di San Pietro, avete il primato di onore e di giurisdizione nella Chiesa di Gesù Cristo. Supplico Vostra Santità di accordarmi la sua benedizione» (Jean de Viguerie, Christianisme et Révolution,Nouvelles Éditions Latines, Paris 1986, p. 97). Tuttavia, l’abbè Grégoire morì nel 1831 senza essersi riconciliato con la Chiesa, mentre sette anni dopo, il principe di Talleyrand, scomunicato come Grégoire, firmava la ritrattazione dei suoi errori e moriva confortato dai sacramenti (cfr. Rétractation, in Mémoires, Calmann Lévy, Paris 1892, vol. V, pp. 482-483).
I promotori della nuova gerarchia sostenevano di trovarsi in stato di necessità. Le loro argomentazioni possono essere riassunte in quattro punti: la Chiesa di Francia rischiava di rimanere priva di pastori; era necessario assicurare ai fedeli la continuità della vita sacramentale; il Papa, ostacolato dalle circostanze politiche, non era in grado di provvedere e, di conseguenza, in una situazione tanto grave, i vescovi potevano supplire temporaneamente all’intervento della Santa Sede.
Pio VI intervenne con il breve Quod aliquantum, del 10 marzo 1791, nel quale condannò la Costituzione civile del clero come contraria alla costituzione divina della Chiesa e lesiva dei diritti della Sede Apostolica. Poche settimane dopo, il 13 aprile, pubblicò il breve Charitas quae, diretto a tutta la Chiesa di Francia, nel quale dichiarò nulle le elezioni dei nuovi vescovi, sacrileghe le consacrazioni compiute senza mandato pontificio e soggetti alle pene canoniche tanto i consacranti quanto i consacrati (Ugo Bellocchi, Tutte le encicliche e i documenti pontifici, Libreria Editrice Vaticana, vol. II, pp. 182-195). Il Papa dichiarò sospesi dall’esercizio dell’ordine episcopale i vescovi sacrileghi e che «siano ugualmente sospesi dall’esercizio dell’ordine sacerdotale e da qualunque altro ordine tutti coloro che prestarono aiuto, opera, consenso e consiglio a tali esecrande consacrazioni» (p. 192).
Pio VI non negava la gravità della situazione rivoluzionaria, ma respingeva la conclusione che da questo contesto si voleva trarre. Nessuna emergenza, per quanto drammatica, poteva autorizzare la violazione dell’ordine gerarchico stabilito da Cristo. Nel Charitas quae emerge infatti un principio ecclesiologico fondamentale: la successione apostolica non consiste soltanto nella validità sacramentale dell’episcopato, ma implica anche la comunione gerarchica con il Romano Pontefice. Un vescovo consacrato validamente, ma senza il necessario mandato della Santa Sede, può ricevere il carattere episcopale, ma esercita il proprio ministero contro l’ordine giuridico della Chiesa. Per questo motivo Pio VI dichiarò scismatiche le nuove gerarchie costituzionali.
La fermezza del Pontefice emerse soprattutto nella vicenda del cardinale Étienne-Charles de Loménie de Brienne (1727-1794). Questi aveva cercato di giustificare il giuramento prestato alla Costituzione civile sostenendo che esso non implicava un’adesione interiore (consensus animi) e aveva confidato al Papa di essere tormentato dal dubbio se consacrare o meno i nuovi vescovi eletti dallo Stato. Pio VI gli rispose con una lettera del 23 febbraio 1791, poi richiamata nel Charitas quae, intimandogli di ritrattare pubblicamente il giuramento, sotto pena della privazione della dignità cardinalizia e delle altre sanzioni canoniche. Soprattutto, gli proibì formalmente di consacrare gli pseudo-eletti, «neppure per stato di necessità» (ne quidem necessitatis causa). «Si tratta infatti di un diritto che spetta unicamente alla Sede Apostolica, sulla base di quanto fissato dalle norme del Concilio di Trento, e che nessuno dei Vescovi o dei Metropoliti può arrogarsi; in caso contrario, Noi siamo obbligati dal nostro dovere apostolico a considerare scismatici tanto coloro che consacrano quanto coloro che sono consacrati, e di nessun valore tutti gli atti che sia gli uni sia gli altri andranno producendo» (Breve Charitas quae, cit., p. 187). Quest’ultimo passo costituisce uno dei documenti più significativi del Magistero pontificio sul tema dello stato di necessità. Pio VI non si limita infatti a condannare le consacrazioni dei vescovi costituzionali, ma esclude esplicitamente che una situazione di necessità potesse autorizzare un vescovo a consacrarne altri contro la volontà della Santa Sede. Lo stato di necessità poteva spiegare la gravità delle circostanze, ma non creare una potestà che la Chiesa non aveva conferito. Il diritto di istituire i vescovi rimaneva riservato alla Sede Apostolica e nessuna emergenza poteva sospendere questo principio.
Il caso dei vescovi costituzionali francesi rappresenta quindi un importante precedente storico nella discussione sul rapporto tra stato di necessità e consacrazioni episcopali senza mandato pontificio. Il Papa riconobbe la gravità della crisi, ma negò che essa potesse sospendere i principi fondamentali dell’ordine gerarchico della Chiesa. La comunione con il Successore di Pietro non era, ai suoi occhi, una norma disciplinare derogabile in tempi eccezionali, bensì un elemento essenziale dell’ordine ecclesiale voluto da Cristo. Per questo motivo il Charitas quae rimane ancora oggi uno dei testi di riferimento imprescindibili per lo studio storico, teologico e canonistico delle consacrazioni episcopali compiute senza mandato pontificio.
Bibliografia essenziale. Per un approfondimento, oltre ai documenti di Pio VI, Quod aliquantum (10 marzo 1791) e Charitas quae (13 aprile 1791), in Bullarii Romani Continuatio, t. VII, si veda Paul Pisani, Répertoire biographique de l’épiscopat constitutionnel (1791–1802), A. Picard et Fils, Paris 1907; John McManners, The French Revolution and the Church, SPCK, London 1969; Timothy Tackett, Religion, Revolution, and Regional Culture in Eighteenth-Century France. The Ecclesiastical Oath of 1791, Princeton University Press, Princeton 1986; Jean de Viguerie, Christianisme et Révolution. Cinq leçons d’histoire de la Révolution française, Nouvelles Éditions Latines, Paris 1986; Nigel Aston, Religion and Revolution in France, 1780–1804, The Catholic University of America Press, Washington D.C. 2000.