Lo scorso 12 gennaio la II Commissione (Giustizia) della Camera dei Deputati ha iniziato l’esame di tre proposte di legge (nn. 749, 1556 e 2325) che propone di abbreviare i tempi e di semplificare la procedura per l’ottenimento della pronunzia di divorzio.
La Legge sul divorzio del 1 Dicembre 1970, n. 898, ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di ottenere lo scioglimento del matrimonio in presenza di due condizioni, una di carattere soggettivo, l’altra di carattere oggettivo. Le condizioni soggettive consistono nell’accettare da parte del giudice che «la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita […]» (art. 1). Quanto alle condizioni oggettive, riguardano ipotesi varie, fra cui il protrarsi da almeno tre anni della separazione tra coniugi. Già nel 1989 tale termine era stato ridotto da cinque a tre anni. Ora le tre proposte di legge in esame prevedono un’ulteriore riduzione.
In particolare, la proposta n. 2325, che riprende il testo della proposta n. 2444 esaminata nel corso della XIV Legislatura, riduce, in via generale, da tre a un anno il periodo di tempo che deve trascorrere dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice nel procedimento di separazione per poter proporre domanda di divorzio. Le proposte n. 749 e n. 1556 differenziano invece la durata del periodo ininterrotto di separazione in ragione della presenza e dell’età dei figli e del tipo di separazione (consensuale o giudiziale). In particolare, la proposta n. 749 stabilisce che nelle separazioni consensuali, in assenza di prole, le separazioni stesse devono essersi protratte ininterrottamente da almeno un anno decorrente dal momento dell’avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale. Il termine breve si applica anche al caso in cui il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale o se siano state precisate dai coniugi conclusioni conformi. In tutti gli altri casi, rimane fermo il termine attuale di tre anni.
Ancora più dirompente appare la proposta n. 1556 che riduce il periodo di separazione a sei mesi, in assenza di figli o in presenza di figli maggiori di 14 anni, ovvero a un anno se vi sono figli infraquattordicenni. Il termine di sei mesi si applica anche quando non sia stata pronunciata sentenza nel giudizio contenzioso o se questo si sia trasformato in consensuale. Tale proposta contiene anche una disciplina transitoria. In particolare stabilisce che i termini brevi sono applicabili anche alle separazioni contenziose i cui procedimenti si sono conclusi, anche con sentenza non definitiva, prima della data di entrata in vigore della legge e alle separazioni consensuali i cui procedimenti sono in corso, a condizione che i coniugi, prima che ne intervenga l’omologazione, dichiarino concordemente di volersene valere.
Infine, le proposte n. 2325 e n. 749 con disposizione identica novellano l’art. 191 in materia di scioglimento della comunione legale dei coniugi.
In particolare, l’art. 2 di tali proposte prevede che la comunione dei beni fra coniugi si sciolga nel momento in cui il presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati. Nella disciplina attuale il regime di comunione perdura durante tutto il giudizio di separazione e fino al passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
Il processo di dissoluzione della famiglia continua dunque implacabilmente, malgrado siano ormai accertati i danni irreparabili provocati dalla legalizzazione del divorzio nella legislazione italiana ed europea.