OMOSESSUALISMO: parità dei diritti pensionistici nella UE

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«Se verrò eletta alla presidenza francese proporrò un referendum per far uscire la Francia dall’Unione Europea». Questa dichiarazione di Marine Le Pen, rilasciata subito dopo la sua successione al padre Jean-Marie nella guida del partito di destra subalpino Front National ed alla sua contestuale decisione di candidarsi all’Eliseo, ha gettato lo sconcerto nel mondo politico eurocratico (cit. in C. Tedeschi, Voglia di differenza, in “il Borghese”, maggio 2011, p. 3).


Si è trattato di un evento storico anche perché lo “strappo” del terzo partito francese è venuto insieme a quello del Ministro dell’interno Roberto Maroni, espressosi anch’egli in termini possibilisti sull’uscita dell’Italia da una Unione Europea che, nel momento del bisogno (l’emergenza immigrazione a Lampedusa ed altrove), ha ancora una volta dimostrato solo di voler ricevere dagli Stati nazionali ma mai dare.

Lo shock non ha però interrotto minimamente la marcia delle Istituzioni dell’UE verso l’annichilimento morale e materiale della società europea. Negli stessi giorni delle forti dichiarazioni dei due importanti politici europei, infatti, la Corte di Giustizia dell’UE, con una sentenza del 10 maggio 2011 (Causa C-147/08) ha sancito la parità di diritti pensionistici per le coppie omosessuali conviventi, “congiunte”, cioè con un’unione civile registrata. La sentenza condanna il comportamento del comune di Amburgo (Germania) per «discriminazione fondata sulle tendenze sessuali», perché aveva rifiutato una richiesta di aumento di un ex dipendente, fatta proprio in quanto unito civilmente con il proprio compagno.

Il signor Jürgen Römer, infatti, aveva lavorato per l’Amministrazione comunale tedesca, come impiegato amministrativo dal 1950 fino al sopravvenire della sua incapacità lavorativa il 31 maggio 1990. A partire dal 1969, egli aveva vissuto ininterrottamente con il suo compagno, il sig. U., con il quale aveva concluso un’unione civile registrata conformemente alla “legge” tedesca del 16 febbraio 2001. Successivamente, chiedeva che l’importo della pensione complementare di vecchiaia fosse ricalcolato applicando uno scaglione tributario più favorevole, corrispondente a quello applicato ai beneficiari coniugati. Tuttavia, la città di Amburgo aveva rifiutato la richiesta sulla base del fatto che «soltanto i beneficiari coniugati, non stabilmente separati, e quelli aventi diritto ad assegni familiari o ad altre prestazioni analoghe hanno diritto a tale beneficio» (“Il Sole24 ore”, cit.).

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