Omosessualismo: intervento di Famiglia Domani contro la legge sull’omofobia

Ass. Famiglia Domani
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Ass. Famiglia DomaniRiportiamo lo studio dell’Ufficio legislativo dell’Associazione Famiglia Domani inviato ai membri della Camera dei Deputati in vista della discussione di fine luglio 2013.

Osservazioni sul disegno di legge approvato dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati

Il testo base approvato dalla Commissione di Giustizia della Camera dei Deputati il 9 luglio scorso, relatori i deputati Antonio Leone e Ivan Scalfarotto, ha riunificato più proposte di legge provenienti da esponenti di vari gruppi politici (tra cui PD e PDL), dando vita ad un testo sostanzialmente diverso da quello contenuto nella proposta di legge n. 245/2013 (Scalfarotto più altri). Infatti il testo base, invece di apporre, come previsto dal DDL Scalfarotto, tutta una serie di modifiche (peggiorative dal nostro punto di vista) alle leggi preesistenti, di fatto estende tout-court all’orientamento sessuale le tutele, e le conseguenti pene detentive ed accessorie, previste dalla cosiddetta legge Reale n. 654 del 75 e dal decreto Mancino (DL 122/1992).

L’approvazione di questo testo determinerebbe l’inserimento, nel nostro ordinamento, della tutela specifica di una categoria di soggetti (non solo gli omosessuali ma, di fatto, anche coloro che amano praticare il sesso con qualsivoglia modalità: sadici con partner consenziente, masochisti, etc.) in base alla scelta morale da essi compiuta in relazione alla propria sessualità. Non occorre precisare che non si tratta di una tutela analoga a quella assicurata dall’ordinamento giuridico per le discriminazioni per ragioni di sesso, che sono fondate su un parametro (appunto il sesso) precostituito ed estraneo ad ogni scelta del soggetto tutelato, bensì dell’equiparazione del sesso biologico alla “pratica” di un certo tipo di sesso difforme da quello naturale. È dunque evidente che l’“orientamento sessuale” tutelato dal DDL in esame significa solamente « pratica di ogni tipo di sessualità fra esseri umani nel caso essa sia diversa da quella biologica e naturale ». E ciò ne costituisce la indubbia (e pericolosa) novità, in quanto fino ad oggi, nessuna norma specifica penale tutela in modo così generale e completo qualsiasi orientamento sessuale e addirittura con una norma “aperta”, vale a dire che non ha al suo interno la descrizione di una precisa condotta punibile ed è pertanto foriera di ogni possibile interpretazione giurisprudenziale.

Ciò posto, un punto fondamentale da chiarire (e che rappresenta il pericolo costituito dalla eventuale approvazione del DDL in questione) riguarda ovviamente non l’approvazione di una specifica normativa che tuteli anche gli omosessuali nei confronti di fatti di reato che li vedano soggetti passivi, in quanto, per altro, il codice penale già punisce tutte le condotte violente e/o diffamatorie rivolte contro qualsiasi persona e dunque tale normativa non costituirebbe un fatto nuovo, ma una semplice specificazione di norme già esistenti. Neppure l’eventuale introduzione di una circostanza aggravante per tutti i reati a sfondo sessuale costituirebbe un vulnus al principio che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, in quanto tutti i cittadini sono dotati di una propria sfera sessuale e quindi una siffatta aggravante si applicherebbe quale che fosse l’orientamento sessuale del soggetto passivo del reato.

Il problema è un altro e riguarda essenzialmente la libertà di pensiero tutelata dagli artt. 19 e 21 della Costituzione in relazione al divieto contenuto nel DDL di diffondere idee atte a procurare discriminazione nei confronti di soggetti a cagione del loro “orientamento sessuale”. Se si analizzano le norme costituzionali di cui sopra si evidenzia che l’art 19 recita: «tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda…» mentre l’art. 21 dispone: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altra forma di diffusione».

È evidente che impedire, sotto pena di gravi sanzioni penali, qualsiasi forma di propaganda che possa in qualche modo produrre o spingere a produrre discriminazioni basate sull’orientamento sessuale dei cittadini (sotto pena delle gravissime sanzioni previste dal DDL) entra in insanabile conflitto con il disposto costituzionale. Come al solito qualcuno obietterà che nessun giudice condannerebbe mai un parroco per avere affermato che il matrimonio omosessuale non debba entrare nella nostra normativa e che non sarà necessario bruciare tutti i testi (da quelli dei Dottori della Chiesa a quelli di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI), né che si arriverebbe addirittura ad imporre la stampa di un Bibbia “politicamente corretta” in cui Sodoma fosse punita non per le pratiche sessuali ivi compiute ma, magari, per discriminazione nei confronti degli eterosessuali. Ma a costoro sarà facile rispondere con una domanda: dove è contenuta nella legge, risultante dall’approvazione del DDL in esame, una clausola di salvaguardia che consenta di insegnare, senza alcuna forma di violenza, che la pratica omosessuale è “intrinsecamente perversa”, contraria ai disegni di Dio e fonte di un grave disordine morale o di agire nella società, con tutti i mezzi leciti a disposizione per mantenere (o ripristinare) la legislazione attualmente vigente in merito al matrimonio ed all’adozione?

Ovviamente nelle norme all’approvazione della Camera dei Deputati non vi è nulla di tutto questo. Ed inoltre quali sono gli atti da considerarsi discriminatori: lo è ad esempio per una scuola cattolica rifiutare un travestito come professore ? Ed ancora la Chiesa cattolica (ovvero le associazioni private di ispirazione cattolica) non è una associazione che pur nel rispetto delle persone e senza alcuna violenza, ha fra i suoi fini quella di convincere gli omosessuali ad adeguarsi a quello che ritiene essere il “piano di Dio” e che dunque, anche solo per tale motivo, potrebbe rientrare senza alcun dubbio fra quelle vietate dalla legge ed essere perseguita ‒ per le associazioni fino allo scioglimento ‒ se non vi si adeguasse, smettendo di trattare il tema dell’omosessualità come si trattasse di una deviazione morale? Il fatto è che, come è evidente, il concetto di libertà morale, collegato all’orientamento sessuale è quanto di più vago si possa immaginare (e di volta in volta può essere tirato in ballo, nei reati contro la libertà morale di cui agli artt. 610-612 cp ‒ violenza privata e minaccia ‒ ma anche ad esempio in quelli di ingiuria e diffamazione), con la conseguenza che tutte o quasi le condotte dei soggetti tutelati (omosessuali, transessuali, bisessuali, sadici, masochisti, etc.), ove impedite o rese più difficoltose, possono rientrare nell’applicazione della legge penale, risultante dall’approvazione del DDL de quo, ad insindacabile giudizio del Magistrato di turno.

Facciamo un altro esempio: se qualcuno sostenesse con una campagna di stampa la necessità che, per un sano sviluppo della persona umana, sia opportuno che fra gli insegnati delle scuole materne ed elementari non vi siano soggetti omosessuali, o che comunque costoro, nell’esercizio del loro mandato dovrebbero quanto meno favorire nei ragazzi, anche quelli con scelte sessuali ancora non chiare, l’indirizzo eterosessuale, ciò non potrebbe violare la libertà morale di qualcuno di questi maestri, costringendoli di fatto a celare il proprio orientamento sessuale, ovvero a dichiararlo diverso da quello “auspicabile” per la società, configurando così il reato di violenza privata ex art. 610 cp ?

Un secondo problema nascente dalla norma in esame riguarda la circostanza che il legislatore di fatto attribuisce alla condizione omosessuale la qualifica di “status giuridico”, cioè di una situazione soggettiva portatrice di diritti in quanto tale. Orbene, per quale motivo l’ordinamento dovrebbe accordare una tutela rafforzata per soggetti che liberamente scelgono di condurre una vita sessuale diversa da quella cui il loro fisico è preordinato e non ad altre categorie di cittadini ? In altre parole se qualcuno odia le persone grasse, ovvero gli avvocati, gli esattori delle imposte, i politici, etc. e ne percuote uno perché li disprezza dovrà essere punito in maniera più lieve di chi picchia un uomo che vede congiungersi con un ragazzo di 16 anni ? È evidente che il danno per la parte lesa è il medesimo e dunque non si capisce per quale motivo giuridicamente apprezzabile sarebbe meno grave sfogare la propria ignobile violenza contro gli avvocati, o gli orefici o i professori severi, piuttosto che contro gli amanti di un qualsiasi tipo di soddisfacimento del proprio orientamento sessuale.

Da ultimo non si può non considerare che la tutela dell’orientamento sessuale da ogni discriminazione apre la porta “necessariamente” al matrimonio omosessuale ed all’adozione per le coppie omosessuali (che se così non fosse verrebbero illegittimamente “discriminate”). In diritto si è discusso a lungo intorno al quesito se la norma debba “formare” il costume o “assecondarlo”. In questo caso le due cose si fondono a formare un insieme che potremo definire abnorme: a fronte di una società in cui ormai ad esempio l’omosessualità è normalmente accettata e riconosciuta al punto che da più parti si sostiene addirittura l’esistenza di una vera e propria lobby omosessuale, il legislatore non solo riconosce come legittima tale scelta sessuale, ma, di fatto, arriva a promuoverla con una legislazione di favore alimentata da una ratio che non potrà che condurre secondo un prevedibile sviluppo logico-giuridico, alla piena equiparazione giuridica della “famiglia” composta da uomo e donna a quella omosessuale. È pertanto necessario che i nostri rappresentanti politici comprendano che l’approvazione del DDL di cui abbiamo fin ora trattato costituirebbe un vulnus gravissimo non solo per i valori di libertà di espressione e di religione, ma anche per quei valori immutabili del diritto naturale e cristiano che hanno costituito e costituiscono le radici della nostra civiltà sociale e giuridica.

Avv. Claudio Vitelli

Ufficio giuridico Associazione Famiglia Domani

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