La legge n. 2026-794 che ha introdotto in Francia il suicido assistito, promulgata il 18 agosto dal presidente Emmanuel Macron, è stata pubblicata il giorno dopo sul Journal officiel de la République française (la Gazzetta Ufficiale d’Oltralpe).
La formula utilizzata dal legislatore francese, come capita di solito nei casi di normative contro il diritto naturale, si ispira all’antilingua e non parla quindi né di “eutanasia” né di “suicidio assistito”, bensì di “aiuto a morire”, definito come il diritto della persona che ne abbia fatto richiesta a essere autorizzata ad accedere a una sostanza letale e/o ad essere “accompagnata” nel suo utilizzo. Il veleno può essere assunto direttamente dal paziente oppure, quando questi non sia fisicamente in grado di farlo, somministrato da un medico o da un infermiere.
La legge Falorni (così chiamata dal nome del deputato ex radicale ed ora “centrista” Olivier Falorni che ne è il primo firmatario), introduce dunque nel Codice della sanità pubblica un nuovo «droit à l’aide à mourir» e costituisce il punto finale di un iter durato molti anni, con un percorso iniziato durante il primo mandato di Macron. Respinta comunque per ben tre volte al Senato nell’ultimo anno, essa è stata contestata dalla maggior parte dei medici, giuristi e dalle associazioni di disabili e malati ma, nonostante ciò, è passata grazie all’impegno diretto del Capo dello Stato che l’ha posta come uno degli obiettivi simbolici del suo secondo (e ultimo) mandato presidenziale, insieme all’inserimento del “diritto” all’aborto tra le libertà previste dalla Costituzione.
Sull’argomento ci si attenderebbe un richiamo da parte di Leone XIV che, nell’ambito del viaggio apostolico previsto dal 25 al 28 settembre in Francia, incontrerà al suo arrivo a Parigi il presidente Macron, ricevuto peraltro in udienza in Vaticano lo scorso 10 aprile.
L’opportunità di un intervento in merito da parte del Pontefice si giustificherebbe sia perché la legge Falorni, una volta resa operativa, potrà facilmente fungere da “battistrada” per analoghe normative già presenti e all’esame parlamentare in altri Paesi europei (in primis in Italia), sia perché, soggetta a convalida del Conseil constitutionnel come previsto dall’articolo 61 della Costituzione, anche a giudizio del supremo organo giurisdizionale francese (analogo alla Corte costituzionale italiana), si presta a talune riserve importanti anche dal punto di vista tecnico-legislativo.
Tre sono infatti i punti sui quali sono intervenuti i giudici del Consiglio costituzionale nel loro pronunciamento di parziale illegittimità reso il 14 agosto:
- la necessità di una maggiore tutela dei pazienti che chiedono il suicidio assistito ma che si trovano in una condizione che richiede speciale tutela, con l’obbligo di prevedere la presenza di un tutore legale, che andrà consultato per conoscere la reale volontà suicidaria della persona,
- l’estensione dell’obiezione di coscienza, già prevista nel testo per medici e infermieri, ai farmacisti, in quanto chiamati a dispensare il “farmaco letale” e, infine,
- la possibilità da riconoscere alle strutture sanitarie non statali di non praticare la c.d. assistenza al suicidio, anche quando ne ricorrano i requisiti di legge.
Quest’ultima clausola di legittimità costituzionale ha riconosciuto le ragioni espresse dalla Conferenza episcopale francese all’indomani dell’approvazione parlamentare della legge in una nota nella quale, tra i molti e gravi rilievi, si protestava anche per il fatto che gli ospedali cattolici, una volta entrata in vigore la legge Falorni, sarebbero stati di fatto costretti a praticare procedure di morte sebbene contrari per motivi di coscienza al suicidio assistito.
Sebbene la decisione n. 2026-910 DC del Conseil constitutionnel ha alla fine dichiarato la legge Falorni conforme alla Costituzione con le riserve di interpretazione di cui sopra, consentendone quindi la promulgazione, ciò non significa che dal 19 agosto tutte le procedure di morte possano immediatamente essere messe in pratica.
La stessa legge rinvia infatti a diversi decreti in Consiglio di Stato per stabilire le modalità concrete della procedura: dalla forma della domanda alle modalità di verifica dei requisiti, fino al funzionamento di alcuni strumenti di controllo.
La nuova disciplina dovrà quindi essere completata dalla normativa attuativa e dall’organizzazione concreta del sistema sanitario. La legge prevede inoltre che siano definiti i farmaci letali e le sostanze mortifere utilizzabili con le relative raccomandazioni di “buona pratica”.
Ma chi potrà accedere al suicidio assistito secondo la legge Falorni?
La norma voluta da Macron stabilisce cinque condizioni cumulative:
– potrà accedere al nuovo “diritto” soltanto una persona: maggiorenne;
– di nazionalità francese oppure residente in Francia in maniera stabile e regolare;
– affetta da una patologia grave e incurabile, qualunque ne sia la causa, che impegni la prognosi vitale e si trovi in fase avanzata o terminale;
– che presenti una sofferenza legata alla patologia, refrattaria ai trattamenti oppure ritenuta insopportabile dalla persona quando abbia scelto di non ricevere o di interrompere un trattamento;
– capace di manifestare una volontà libera e consapevole.
La legge esclude espressamente che una sofferenza esclusivamente psicologica possa, da sola, dare accesso al suicidio assistito ma, come visto in analoghi casi, i vari “paletti” introdotti come specchietto per allodole dalle varie leggi anti-vita e anti-famiglia, si prestano facilmente a saltare nel giro di pochi anni a seguito di giudici e giurisprudenza “simpatetica”.
La legge privilegia inoltra l’autosomministrazione della sostanza letale da parte della persona. Tuttavia, quando questa non sia fisicamente in grado di farlo, la sostanza può essere somministrata da un medico o da un infermiere. Il modello francese contiene quindi sia un elemento di suicidio assistito sia una possibilità di somministrazione da parte di un professionista sanitario, circostanza che avvicina il sistema, sotto questo profilo, ai modelli nei quali l’eutanasia è ammessa.
Altro specchietto per le allodole previsto dalla normativa riguarda il ruolo delle cure palliative. Il testo promulgato il 19 agosto stabilisce infatti che il medico debba informare il paziente sulla possibilità di ricevere cure palliative e, se richiesto, assicurarsi che possa accedervi. Questo secondo pilastro, però, è stato oggetto di un provvedimento legislativo distinto. Il 26 maggio 2026 è stata promulgata infatti la legge n. 2026-404, che mira a garantire a tutti un accesso più equo all’accompagnamento e alle cure palliative. Le due leggi costituiscono quindi in teoria i due versanti della nuova politica francese sul “fine vita”, con il pericolo però che l’introduzione della procedura del suicidio assistito sia resa operativa a breve, mentre il finanziamento e il diritto di accesso alle cure e all’accompagnamento anti-dolore rimangano ampiamente solo sulla carta.
A tal proposito, come rilevato sul quotidiano d’ispirazione cattolica La Croix dall’avvocato Julien Nava, docente di diritto contrattuale, societario e di Istituzioni politiche presso l’Università Panthéon-Sorbonne e l’Università Paris Sciences et Lettres (PSL) Dauphine, «le aree con carenza di offerta di cure palliative, documentate dalla Corte dei conti, rischiano di vedere la nuova normativa [sul suicidio assistito] applicarsi più rapidamente di quanto non si riesca a riequilibrare la situazione con un’offerta alternativa. Eppure queste zone sono spesso quelle in cui vivono le popolazioni svantaggiate, [circostanza] che mette in luce uno squilibrio metodologico che solleva interrogativi sulla dottrina auspicata dai custodi della Costituzione» (Julien Nava, «Le Conseil constitutionnel organise soigneusement la mort et abandonne la protection due aux mineurs», La Croix, 20 août 2026).
In definitiva la questione, come sottolineato dal giovane giurista francese, non è solo di natura morale, bensì fattuale: da un lato un nuovo “diritto”, circondato da garanzie e finanziamenti, dall’altro un’alternativa trascurata, senza alcuna garanzia sul diritto effettivo di scelta da parte del paziente o di chi ne esercita la cura e/o la tutela legale.