Vorrei soffermarmi su un concetto che viene spesso invocato in modo ambiguo e contraddittorio, soprattutto per giustificare le consacrazioni episcopali avvenute a Écône il 1° luglio 2026: lo “stato di necessità”:
È bene chiarire subito un punto fondamentale: non bisogna confondere il termine “stato di necessità” con la grave crisi che oggi attraversa la Chiesa. Questa crisi è un dato storico e sociologico innegabile: alcuni ne fanno risalire le origini a papa Francesco, altri al post-concilio, altri ancora, al Concilio Vaticano II. Tali riferimenti storici hanno una parte di verità, ma il fenomeno è più vasto e remoto nel tempo. Già san Pio X, con la profetica enciclica Pascendi dominici gregis dell’8 settembre 1907, diagnosticava l’esistenza dei gravissimi mali che stavano penetrando nella Chiesa attraverso il modernismo. Il prof. Plinio Corrêa de Oliveira, nella sua opera ormai classica Rivoluzione e Contro-Rivoluzione, pubblicata nel 1959, inseriva questa crisi nel quadro di un processo plurisecolare, iniziato con la dissoluzione della Cristianità medievale. Romano Amerio, nel suo Iota unum. Studio delle variazioni della Chiesa cattolica nel secolo XX, apparso nel 1985, offriva una diagnosi ampia e penetrante dei mali della Chiesa del tempo. Nello stesso anno il cardinale Joseph Ratzinger, allora prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, pubblicava con Vittorio Messori il Rapporto sulla fede, lanciando un allarme sullo stato del cattolicesimo contemporaneo. Divenuto Papa con il nome di Benedetto XVI, dedicava proprio alla crisi della fede, il suo ultimo anno di pontificato. Da allora la situazione si è drammaticamente aggravata e solo chi fosse spiritualmente o intellettualmente cieco potrebbe negare l’evidenza di questa crisi.
Il fatto storico di una gravissima crisi nella Chiesa non coincide tuttavia con la categoria giuridico-morale dello “stato di necessità”. Si tratta di due nozioni distinte, che non vanno confuse. Lo stato di necessità presuppone una situazione eccezionale, ma non si identifica con essa. Esso è un istituto della teologia morale e del diritto, elaborato per disciplinare situazioni straordinarie nelle quali l’osservanza ordinaria della legge sembra entrare in conflitto con il bene che la legge stessa intende tutelare. La crisi ecclesiale può certamente costituire il contesto nel quale si pone il problema dello stato di necessità, ma tra la situazione storica e il giudizio morale e giuridico esiste un passaggio ulteriore, che richiede prudenza e rigorosa valutazione dei fatti.
La dottrina morale definisce lo stato di necessità come la condizione nella quale una persona, per evitare un male grave, imminente e inevitabile, compie un atto che, in circostanze ordinarie, sarebbe illecito o vietato. In altre parole, esso riguarda non tanto la situazione esterna in sé stessa, quanto il giudizio prudenziale di chi deve agire di fronte a quella situazione. Per questa ragione, lo stato di necessità nasce dall’incontro tra una situazione eccezionale e la responsabilità personale di chi deve decidere come agire. La crisi può essere oggettiva; lo stato di necessità riguarda invece la valutazione soggettiva dell’azione concreta da compiere in quella crisi.
Il Codice di diritto canonico del 1983 disciplina espressamente questa materia nei cann. 1323 e 1324. Il canone 1323 stabilisce che non è soggetto ad alcuna pena chi ha violato una legge «costretto da grave timore, anche solo relativo, oppure per necessità o per grave incomodo, salvo che l’atto sia intrinsecamente cattivo o ridondi in danno delle anime».La norma non crea una deroga arbitraria alla legge, ma riconosce che possono verificarsi circostanze eccezionali nelle quali la responsabilità giuridica viene meno o risulta attenuata.
Una prima caratteristica dello stato di necessità è il suo carattere essenzialmente eccezionale e provvisorio. Esso nasce per rispondere a una situazione concreta e delimitata nel tempo. Non può trasformarsi in una condizione permanente, né costituire un regime ordinario di governo o di vita ecclesiale. Se la necessità diventasse permanente, cesserebbe di essere una vera “eccezione” e finirebbe per svuotare di significato la stessa disciplina ordinaria della Chiesa.
Una crisi storica può protrarsi per decenni; lo stato di necessità riguarda invece atti determinati, compiuti in circostanze precise, per fronteggiare un pericolo concreto e immediato. La crisi costituisce il contesto; lo stato di necessità è il giudizio prudenziale che può, in casi rigorosamente delimitati, giustificare o scusare una determinata condotta.
Vi è infine un limite invalicabile, sul quale insiste tanto la teologia morale quanto il diritto canonico. Lo stato di necessità non può mai giustificare un atto intrinsecamente cattivo. Vale qui il principio, formulato da san Paolo e costantemente ribadito dal Magistero della Chiesa, secondo cui non è mai lecito fare il male affinché ne derivi un bene: non sunt facienda mala ut veniant bona (Rm 3,8). Alcuni atti, per il loro stesso oggetto morale, restano sempre illeciti, indipendentemente dalle circostanze e dal contesto storico.
È precisamente su questo punto che si concentra il dibattito teologico e canonistico. L’atto posto in essere sulla base dello stato di necessità non può contraddire principi di diritto divino o norme che, per la loro natura, non ammettono deroghe. Ora, le consacrazioni episcopali senza mandato e contro la volontà del Papa, hanno, come fine oggettivo, la creazione di una realtà indipendente dal Romano Pontefice e dai vescovi in comunione con lui. Ma ciò è intrinsecamente illecito, quale che siano le circostanze storiche addotte per giustificare il gesto.
Il vero problema, dunque, non consiste nello stabilire se nella Chiesa esista o meno una crisi, la cui esistenza è a tutti evidente. La questione decisiva è un’altra: se, in presenza di una crisi anche gravissima, sia moralmente e giuridicamente lecito compiere un atto che costituisce una lesione della costituzione gerarchica della Chiesa, così come è stata divinamente istituita da Gesù Cristo, rifiutando, di fatto, il primato di giurisdizione del Romano Pontefice e introducendo una prassi che non trova riscontro nella tradizione bimillenaria della Chiesa.
Se tutto questo non è chiaro, lo “stato di necessità” rischia di essere solo uno stato di confusione.